ETS – OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA
(premi per leggere tutto)
ETS – OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA
(premi per leggere tutto)
ETS – OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA (Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Il decreto legislativo 81/2008 contiene una serie di norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l’articolo 3 recita espressamente che la legge “si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”.
Pertanto, tutte le APS, le ODV, le ASD, le altre associazioni del Terzo Settore e le associazioni culturali generiche sono soggette all’applicazione del D. Lgs 81/08, indipendentemente dalla loro grandezza e organizzazione interna. Questo comporta per tutti questi Enti la necessità di individuare i rischi collegati alle loro attività specifiche e ai luoghi in cui queste hanno luogo.
Gli spazi, i locali e gli ambienti nei quali si svolgono le attività delle associazioni, degli enti del terzo settore e delle società sportive dilettantistiche possono presentare dei rischi legati sia alle stesse attività che vi si svolgono, sia ai locali che quasi sempre ospitano un numero rilevante di soci, tesserati o visitatori.
Naturalmente i rischi possono essere di varia natura, non è detto che questi possano essere causati esclusivamente da eventi imprevedibili come il malore di un socio o di un lavoratore, oppure da un incendio. I rischi possono avere origine anche dall’utilizzo delle attrezzature sportive, mettendosi così in relazione alla prevenzione della salute e della sicurezza. Oppure ancora, possono mettersi in relazione a tutta quella serie di attività amministrative, di manutenzione e pulizia che solitamente si svolgono all’interno dei locali dell’associazione.
Quali sono, quindi, gli obblighi ai quali devono far fronte le associazioni in fatto di prevenzione della salute e di sicurezza sul lavoro?
Sicurezza sul lavoro: gli obblighi delle associazioni:
Possiamo distinguere due differenti scenari:
Personale dipendente regolarmente assunto con contratto di lavoro oppure personale interinale. In questo caso, essendovi del personale subordinato all’interno dei locali dell’associazione o della società sportiva, si applica pienamente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero il decreto legislativo 81/08. Il decreto andrà ad applicarsi in tutte le fattispecie in cui ci si trovi in presenza di un rapporto datore di lavoro/lavoratore, anche in presenza di un unico dipendente.
L’Ente dovrà quindi provvedere a:
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con apposizione della data certa sullo stesso.
Individuazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o esterno all’ETS o, possibilmente, il legale rappresentante (datore di lavoro/presidente dell’ETS) tramite la sua partecipazione a un corso formativo di minimo 16 ore (per attività a rischio basso).
Nomina degli addetti alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze, in numero congruo con i rischi connessi, con relativa frequenza a un corso di almeno 4 ore per rischi basso.
Nomina degli addetti al primo soccorso, in numero c.s., con relativa frequenza a un corso di 12 ore, da aggiornare ogni 3 anni.
Obbligo di informare i lavoratori del diritto di elezione/nomina di un loro rappresentante (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS).
Eventuale nomina del Medico competente, nel caso di rischi “tabellati”, quali la movimentazione manuale di carichi, il lavoro a videoterminale per più di 20 ore settimanali, con relativa idoneità sanitaria al lavoro e sorveglianza periodica per i lavoratori esposti ai rischi.
Redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) nei lavori affidati ed eseguiti in appalto e per conto di terzi.
La formazione dei lavoratori secondo i contenuti dell’Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011 (di durata minima di 8 ore per rischio basso).
Adottare le misure necessarie per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro.
In tal caso conviene rivolgersi ad aziende che si occupano di sicurezza.
Volontari che operano all’interno dell’associazione a titolo gratuito o con il riconoscimento di un rimborso spese. Quando ricorre questa ipotesi, non c’è alcun obbligo per l’Ente né di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi né di nominare il responsabile per la prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. In sostanza ci si attiene a quanto dettato dall’articolo 2 della legge 266 dell’11 agosto 1991 che afferma: “si ritiene che l’attività svolta dai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con rimborso delle spese, in favore delle Associazioni, possa essere equiparata a quella di volontariato. Considerate, poi, le disposizioni dettate dall’art. 3, comma 12-bis, in favore dei volontari della vecchia L. n. 266/1991, volte a fornire anche a questi soggetti una tutela prevenzionistica di base (non prevista prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008) ed in ragione di motivi attinenti alla rilevanza sociale delle attività svolte dalle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche, all’assenza di fini di lucro, nonché alle limitate risorse a disposizione delle medesime, si ritiene opportuno estendere la disciplina del citato art. 3, comma 12-bis altresì ai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, in favore delle medesime Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche”.
Gli obblighi a cui sono soggetti i volontari e i collaboratori a titolo gratuito
I volontari e i collaboratori a titolo gratuito devono:
munirsi di eventuali idonei dispositivi di protezione individuale forniti dall’associazione
utilizzare le attrezzature conformemente a quanto disposto dalle norme di legge
Il legale rappresentante dell’Ente ha sempre l’obbligo di fornire loro le informazioni dettagliate sui rischi specifici degli ambienti nei quali i volontari prestano la loro attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza che sono state adottate relativamente a specifiche attività.
Le responsabilità del legale rappresentante dell’Ente
Il legale rappresentante dell’associazione o della società sportiva dovrà mettere in atto tutte quelle misure che si rendono necessarie per prevenire o ridurre i rischi. Il comma 2 dell’articolo 21 del D. Lgs 81/08 stabilisce che i volontari ed i lavoratori autonomi che svolgono attività nei locali dell’Ente hanno la facoltà di partecipare ai corsi di formazione inerenti i rischi relativi alle attività svolte. Sarà compito dell’Ente valutare quindi con attenzione i rischi e i pericoli cui possono andare incontro soci, volontari e frequentatori dei locali. L’ente inoltre dovrà attuare la sorveglianza sanitaria e architettare le possibili misure di protezione e prevenzione che andranno comunicate durante i corsi di formazione.
In ogni caso, è responsabilità del legale rappresentante dell’Ente fare in modo che sia sempre garantita la sicurezza e la salute di tutte le persone all’interno dell’associazione o della società sportiva, indipendentemente dal fatto che siano dipendenti o semplici volontari. Ad esempio il presidente di una ASD sarà sempre responsabile della sicurezza all’interno dell’impianto sportivo nei confronti dei terzi, siano essi atleti, soci, tesserati o semplici spettatori
Quindi, anche ove non trovino applicazione le norme contenute nel D. Lgs 81/08, sarà precisa responsabilità dell’Ente attuare tutte le azioni necessarie per prevenire i rischi e i pericoli cui potrebbero andare incontro i frequentatori dei locali dell’Ente, a qualunque titolo.
Cosa devono fare le associazioni per adeguarsi?
Al di là degli obblighi espressamente previsti dal D. Lgs 81/08, gli Enti hanno l’obbligo di:
Informare e formare i propri associati e partecipanti alle attività sugli eventuali rischi per la sicurezza e la salute che le suddette attività comportano
Valutare attentamente i rischi per la sicurezza e la salute e fare in modo da prevenirli. Qualora non sia possibile azzerarli, attuare tutte le procedure in maniera tale di ridurli al minimo.
Vigilare sulle attività che hanno luogo all’interno dell’Ente facendo in modo che si svolgano sempre in regime di sicurezza
Controllare che le attività svolte e i locali siano sempre conformi alle normative vigenti.
Nell’ipotesi in cui gli spazi e i locali vengano dati in concessione da un Ente Pubblico, le associazioni assolvono all’obbligo di garantire la sicurezza. Esse si impegnano a rispettare le prescrizioni d’uso stabilite dall’Ente Pubblico proprietario, che ha preventivamente valutato i rischi e progettato le misure di prevenzione necessarie.